Case e appartamenti per vacanze e locazioni turistiche

informativa

C.A.V. - CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE: Le C.A.V. (Case e appartamenti per vacanze), ex art 26 della L.R. 27/15 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”, sono strutture ricettive quindi offrono servizio di ospitalità e NON stipulano contratti di locazione. Non vi è una durata minima del servizio offerto che non supererà l’anno, fatto salvo il rispetto dei 90 giorni di chiusura nel caso di C.A.V. non imprenditoriali.  Laddove dell’immobile si volesse fare uso differente da quello di struttura ricettiva C.A.V., è necessario in primo luogo cessare l’attività con la medesima procedura utilizzata per l’avvio, ovvero presentare “Comunicazione di cessazione” allo Sportello SUAP. A seguito della cessazione dell’attività l’immobile potrà essere utilizzato per altri scopi.

LOCAZIONI TURISTICHE: Il soggetto che, ai sensi delle disposizione regionali, presenta al Comune “Comunicazione” con cui intende offrire alloggio per finalità turistiche in regime di Locazione, potrà concedere l’immobile solo per periodi inferiori o uguali ai 30 giorni, senza quindi necessità di registrazione del contratto; anche in questo caso laddove si decida di affittare l‘unità immobiliare per periodi superiori ai 30 giorni dovrà essere preventivamente presentata “Comunicazione” al SUAP in merito alla cessazione dell’offerta di alloggio per finalità turistiche in regime di Locazione e di conseguenza disporre liberamente della proprietà conformemente alle normative che regolano il settore delle locazioni.

Sono considerate attività imprenditoriali la gestione di più di tre unità abitative o l'attività svolta da società

Legge regionale 28/2022 – obbligo di indicazione del CIR (codice identificativo di riferimento) per tutte le strutture ricettive.

La legge di revisione normativa ordinamentale n. 28 del 13 dicembre 2022 (BURL supplemento n. 50 del 16 dicembre 2022) ha introdotto una rilevante modifica alla disciplina delle attività ricettive di cui alla legge regionale 27/2015 estendendo a tutte le tipologie l’obbligo di indicare il codice identificativo di riferimento (CIR) nella pubblicità, nella promozione e nella commercializzazione della propria offerta mentre fino ad ora tali procedure erano previste solo per le case vacanze e gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche; la proposta è motivata dall’opportunità di rendere coerente la disciplina regionale con quelle statale che ha istituito una banca dati di tutte le strutture ricettive prevedendo l’utilizzo di un codice identificativo nazionale, fatto salvo quanto eventualmente stabilito da leggi regionali.

L’articolo 7 della l.r. 28/2022 ha quindi sostituito il previgente articolo 38 comma 8 bis prevedendo che tutte le strutture ricettive, compresi gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche, debbano utilizzare il codice identificativo di riferimento (CIR) da indicare su scritti o stampati o supporti digitali o qualsiasi altro mezzo per scopi di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta.

Tale codice coincide con il codice regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato per la comunicazione dei flussi stessi come regolamentato dalla D.g.r. 28 giugno 2018 n. XI/280 e pertanto il nuovo adempimento non prevede impatto diretto per le attività che già sono in possesso del Codice struttura sulla Piattaforma Ross1000 quale strumento per la gestione dei flussi turistici la cui comunicazione è obbligatoria.

Ne consegue l’applicazione a tutte le attività ricettive dei successivi articoli:

- obbligo di pubblicazione del CIR anche da parte di intermediazioni immobiliari e gestori di portali telematici che pubblicizzano, promuovono o commercializzano tutte le attività ricettive (art. 38 comma 8 ter);

- sanzione da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata senza riportare il CIR o con indicazione errata o ingannevole (art. 39 comma 3 bis).

PERCORSO DI REGOLARIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE - CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE E LOCAZIONI TURISTICHE

- Comunicazione di avvio dell'attività al SUAP (si deve compilare la pratica tramite lo sportello telematico della Comunità Montana di Valle Camonica - vedi link nella sezione modulistica)

- Ricezione del CIR generato automaticamente da "ROSS1000" e conseguente accesso a tale portale tramite SPID per le relative comunicazioni

- Registrazione presso la Questura di Brescia  - Portale "Alloggiati web"

-Registrazione al Portale dell'Imposta di Soggiorno dell'Unione https://unione-valle-camonica.imposta-soggiorno.it e conseguente comunicazione trimestrale

Per ulteriori informazioni:

tel. 0364.929829 - cinzia.marocchini@unionealtavallecamonica.bs.it (per le pratiche inerenti i Comuni di Ponte di Legno e Temù)

tel. 0364.779610 - anna.donati@comune.vezzadoglio.bs.it (per le pratiche inerenti i Comuni di Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno)

CIN Codice Identificativo Nazionale - Informazioni

ll Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un’innovazione introdotta a livello nazionale per il comparto turistico-ricettivo e finalizzato a contrassegnare le unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività alberghiere ed extra alberghiere, nonché di CAV, così come di LT.

La fonte normativa che lo istituisce è la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, provvedimento che ha convertito il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale. 

Questo codice verrà assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata.

E’ IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE NON SARA’ IL SUAP A RILASCIARE IL CODICE CIN, PERTANTO NON VA RICHIESTO AGLI UFFICI SUAP DEL COMUNE

Il nuovo codice CIN progressivamente andrà a sostituire i vecchi codici regionali (ad esempio, il CIR in Lombardia) ed alimenterà una Banca Dati nazionale di nuova creazione.

Le strutture già dotate di un codice identificativo locale (ad esempio, il CIR in Lombardia) otterranno dall’ente competente la ricodificazione del codice a suo tempo assegnato.

Come ottenere il CIN?

Da informazioni ufficiali diramate dal Ministero del Turismo sul proprio sito, la nuova disciplina sarà operativa solo a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, dell'avviso con cui verrà attestata l'entrata in funzione della futura piattaforma tecnologica interoperabile che genererà il CIN e che alimenterà la Banca Dati nazionale (presumibilmente, nel tardo autunno 2024)

I titolari e i delegati delle strutture ricettive lombarde, già in possesso del Codice CIR, e che volessero adeguarsi con margine di anticipo, potranno già accedere tramite SPID alla Banca Dati Nazionale delle strutture Ricettive (BDSR) - https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ - verificare i propri dati, inserire eventuali informazioni non presenti o non corrette e rendere le dichiarazioni previste dal Ministero per il rilascio del Codice CIN.

Si allegano le istruzioni fornite dal Ministero ai titolari e delegati delle strutture ricettive.

Durante la fase di sperimentazione della BDSR NON SARANNO APPLICATE SANZIONI e l’obbligo di possedere e pubblicare il CIN scatterà solo al termine della fase di sperimentazione, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso da parte del Ministero che attesterà l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

SI RIBADISCE QUINDI CHE PER LE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE, COMPRESE CAV E LT, DURANTE LA FASE DI SPERIMENTAZIONE RESTANO VALIDI GLI OBBLIGHI DI UTILIZZO DEL CODICE CIR già previsto dalla L.R. 27/2015, anche in caso di nuove strutture o di nuove attività di “affitti brevi” .

Questo SUAP si impegna a fornire tempestivi aggiornamenti tramite la pubblicazione di nuovi Avvisi sull’argomento, non appena verranno rese note informazioni ufficiali dagli enti competenti (Ministero del Turismo, Regione Lombardia)

Si ricorda che chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche, unità immobiliari ad uso abitativo o porzioni di esse, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, deve:

- trasmettere segnalazione certificata di inizio attività - SCIA/Comunicazione al SUAP;

- esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. 

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.

Tutte le unità immobiliari dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili a norma da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche gestite nelle forme imprenditoriali dovranno inoltre possedere i requisiti di sicurezza degli impianti.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
29 agosto 2024